Beat Festival, come cambia la sosta in via delle Olimpiadi e in via del Fornello

Beat Festival, come cambia la sosta in via delle Olimpiadi e in via del Fornello
modifiche viabilità
Per consentire l'allestimento e il disallestimento della manifestazione: si ricordano anche le altre disposizioni a tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano

A pochi giorni dall’inizio della kermesse all’insegna della grande musica, del buon cibo e del divertimento, il Beat Festival, decima edizione, che si terrà al parco di Serravalle dal 29 agosto al 1 settembre 2024 e dal 4 al 7 settembre 2024, entreranno vigore alcune modifiche temporanee alla sosta di via delle Olimpiadi e di via del Fornello.
Si ricordano anche le altre misure adottate a tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano.

PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ - Con ordinanza 473 del giorno 26 agosto 2024 (https://shorturl.at/DGQmb), dalle 8 del 29 agosto alle 24 dell’8 settembre 2024, in via delle Olimpiadi, attraversamento pedonale in corrispondenza dell’intersezione con via Falcone e Borsellino (n.5 stalli prima dell’attraversamento e n.10 stalli dopo l’attraversamento), sarà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari per la concretizzazione dell’attività e in via del Fornello, nell’area sterrata in corrispondenza del civico n.5 lato sud, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli di emergenza.

LE ALTRE DISPOSIZIONI - Per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, è fatto divieto assoluto di introduzione vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari, nei giorni dal 29 agosto al 2 settembre 2024 e dal 4 all’8 settembre 2024. Le misure sono contenute nell’ordinanza 470 del giorno 21 agosto 2024 (https://shorturl.at/3oIFq).

I DIVIETI NEL DETTAGLIO - Con dalle 15 del 29 agosto 2024 alle 4 del 2 settembre 2024 e dalle 15 del 4 settembre 2024 alle 4 dell’8 settembre 2024, all’interno del parco di Serravalle, divieto assoluto ai frequentatori dell'area ove si svolge la manifestazione, di introdurre, in detta area, cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine. Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

Inoltre, a tutti gli esercenti sia in sede fissa che su area pubblica, rientranti nell'area sportiva, nel parco di Serravalle, sul viale delle Olimpiadi e zone limitrofe, a qualunque attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere per asporto bevande in bicchieri, bottiglie e, comunque contenitori in vetro e in lattine. Agli stessi è consentita, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali, ovvero potranno vendere per asporto le bevande previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

E a chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita. A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande
sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

Il mancato rispetto delle disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.

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