Beat Festival, scattano i divieti di vendita e consumo di bevande in vetro e lattine e di utilizzo di spray urticanti

Beat Festival, scattano i divieti di vendita e consumo di bevande in vetro e lattine e di utilizzo di spray urticanti
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Palcoscenico per eccellenza, il parco di Serravalle che ospiterà otto serate, divise in due settimane, all'insegna della grande musica, del buon cibo e del divertimento

Pertanto si rendono necessarie alcune disposizioni per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, quali il divieto di introduzione vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari, nei giorni dal 29 agosto al 2 settembre 2024 e dal 4 all'8 settembre 2024.

I DIVIETI NEL DETTAGLIO - Con ordinanza 470 del giorno 21 agosto 2024 (https://shorturl.at/3oIFq), dalle 15 del 29 agosto 2024 alle 4 del 2 settembre 2024 e dalle 15 del 4 settembre 2024 alle 4 dell’8 settembre 2024, all’interno del parco di Serravalle, divieto assoluto ai frequentatori dell'area ove si svolge la manifestazione, di introdurre, in detta area, cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine. Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

Inoltre, a tutti gli esercenti sia in sede fissa che su area pubblica, rientranti nell'area sportiva, nel parco di Serravalle, sul viale delle Olimpiadi e zone limitrofe, a qualunque attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere per asporto bevande in bicchieri, bottiglie e, comunque contenitori in vetro e in lattine. Agli stessi è consentita, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali, ovvero potranno vendere per asporto le bevande previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

E a chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita. A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

Il mancato rispetto delle disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.

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